Reclami

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI 

Presso Zenith Global S.p.A. è operativo un Ufficio Reclami dedicato ad accogliere e gestire gratuitamente i reclami presentati dalla propria clientela.
Il Cliente può avviare un primo contatto con i suoi referenti abituali per esporre la contestazione, se non è possibile addivenire ad una soluzione semplificata, potrà presentare reclamo scritto ai seguenti recapiti:

E-mail: reclami@zenithglobal.eu
PEC: zenith_global@legalmail.it
Fax: (+39) 02 778 80599
Posta: Corso Vittorio Emanuele II 24-28, 20122, Milano.

STESURA DEL RECLAMO:

Il reclamo è scritto a forma libera, può essere presentato dal diretto interessato esponendo le sue ragioni e richieste senza l’assistenza tecnica di un terzo professionista. Al riguardo, Zenith assicura pari dignità e attenzione a qualsiasi istanza della clientela. In ogni caso, non sarà riconosciuto alcun rimborso di spese per interventi legali in ambito stragiudiziale.

Box Privacy

I dati personali spontaneamente comunicati dal reclamante saranno trattati esclusivamente per la gestione dei reclami e saranno conservati per il periodo strettamente necessario allo scopo per cui sono stati raccolti nel rispetto di principi di liceità e correttezza stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa completa può essere consultata al seguente link.

Il reclamante deve essere identificato o identificabile, a tal fine, il Cliente indica i suoi dati anagrafici (compreso il codice fiscale) e sottoscrive il proprio reclamo con firma autografa, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di presentazione del reclamo tramite un terzo rappresentante (avvocato, consulente, ente/associazione, persona di fiducia), è richiesta valida procura (in originale o copia conforme) con la firma (autenticata) del dichiarante che l’ha rilasciata.

Per agevolare la trattazione del reclamo, si consiglia di allegare o indicare gli estremi del contratto che regola le reciproche obbligazioni, oltre eventuali documenti a supporto. In caso di indisponibilità della documentazione contrattuale, è possibile richiederne copia, esercitando il diritto di accesso ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che sarà riscontrato entro termine di legge.

TEMPI DI RISPOSTA AL RECLAMO: 

In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, sarà comunicata una risposta tramite lo stesso canale di comunicazione utilizzato dal reclamante o attraverso diversa modalità con garanzia di data certa e consegna, entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo o dal perfezionamento di eventuali integrazioni richieste in sede istruttoria.

La risposta indicherà espressamente:

  • se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che si intendono assumere ed i tempi entro i quali realizzarle
  • se il reclamo è ritenuto non fondato o irricevibile, un’illustrazione chiara ed esauriente delle ragioni alla base della decisione.

Se il cliente non è soddisfatto, oppure l’intermediario non ha fornito risposta entro i termini previsti, il Cliente, prima di adire il Giudice ordinario, può in caso di controversie inerenti i servizi bancari, finanziari rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quando la controversia:

  • ha ad oggetto la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo di importo non superiore a 200.000 euro e/o l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;
  • è relativa ad operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso (non più al 1° gennaio 2009). Questa novità è entrata in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.

L’ABF non può decidere quando la controversia:

  • riguarda servizi e attività di investimento quali ad esempio la compravendita di azioni e obbligazioni ovvero le operazioni in strumenti finanziari derivati;
  • riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo; ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l’acquisto di un bene, l’Arbitro non decide sui difetti del bene oggetto del contratto;
  • è già all’esame dell’autorità giudiziaria;
  • non è stato presentato un preventivo reclamo all’intermediario;
  • sono passati più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo (in tal caso l’interessato può tuttavia proporre un nuovo reclamo);
  • è già all’esame di arbitri o conciliatori. Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine o se è stata attivata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito;
  • riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 (fino al 31 dicembre 2021).

Per qualsiasi ulteriore informazione si può consultare il sito istituzionale dell’ABF